Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.
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L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.
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Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a
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leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.
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essere notificate tanto al traente quanto alla Banca d'Italia.
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all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
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piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
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L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione tanto dell'Istituto trattario quanto del
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In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili
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presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 75 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la